IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  4723/1994
 proposto  da  M.C.  Varone  Egidio,  M.C.  Bertuccelli  Luciano, M.C.
 Spallieri Giuseppe, M.C. Bruno Gianfranco, M.M. Amenduni Biagio, M.M.
 Baldi Ugo, M.M.    Capozzolo  Vincenzo,  M.M.  Ciano  Giovanni,  M.M.
 D'Amico   Antonio,  M.M.    Esposito  Ziello  Francesco,  M.M.  Fonti
 Francesco,  M.M.  Mainiero  Giovanni,  M.M.  Massino  Roberto,   M.M.
 Menichetti  Franco,  M.M. Muttini Ermanno, M.M. Pugliese Donato, M.M.
 Quaratesi Massimo, M.M. Reina Giuseppe, M.M. Sabella  Giovanni,  M.M.
 Strufaldi  Roberto,  M.O.  Atzei  Marco,  M.O.  Azzaro Giovanni, M.O.
 Bottinelli Gianni, M.O. Buono Francesco, M.O.  Crudo  Maurizio,  M.O.
 Dentice  Rocco,  M.O.  Di  Rosa  Giacomo, M.O.   Dimagli Cosimo, M.O.
 Falzarano Giuseppe, M.O. Francesconi Domenico, M.O.  Iengo  Vittorio,
 M.O. Lo Franco Antonio, M.O. Maccarelli Nunzio, M.O. Masucci Antonio,
 M.O.  Moroni  Augusto,  M.O.  Paolocci Gianpaolo, M.O. Piras Massimo,
 M.O. Russo Giuseppe, M.O. Sabella Giuseppe, M.O.  Santarella Antonio,
 M.O. Simonelli Marco, M.O.  Spada  Vito,M.O.  Valente  Michele,  M.O.
 Valle  Giuseppe,  M.O.  Velotto  Arturo,  M.O. Veropalumbo Salvatore,
 Brig. Abbate Antonino, Brig. Amato Giuseppe,  Brig.  Annino  Massimo,
 Brig.  Antoniella  Stefano,  Brig. Arcoria Antonio, Brig. Arrichiello
 Gaetano,   Brig.   Barbasso  Angelo,  Brig.  Barbato  Antonio,  Brig.
 Barberini Marco, Brig. Berretti Giuseppe,  Brig.  Bianconi  Giuseppe,
 Brig.  Bruno  Giacomo,  Brig. Caiani Tiziano, Brig. Cappellini Carlo,
 Brig. Cappottella Massimo, Brig. Cardarello Pierluigi, Brig.  Cattani
 Giancarlo,  Brig.    Ceccotti  Mauro,  Brig.  Centoletti Luigi, Brig.
 Ciaprini Alessandro, Brig. Cioffi Luigi, Brig. Cipolla Rosario, Brig.
 Citti Alessandro, Brig.  Ciurlo  Giuseppe,  Brig.  Cobuzzi  Giuseppe,
 Brig.  Colucci  Alberto,  Brig.  Congedi  Vincenzo,  Brig.  Coppolaro
 Giuseppe, Brig.  Corbo  Giovanni,  Brig.  Cricelli  Francesco,  Brig.
 Cristiano  Salvatore,  Brig. Cusato Michele, Brig. D'Alessio Leandro,
 Brig. D'Amico Santo, Brig. D'Onofrio Luigi,  Brig.  Daviddi  Massimo,
 Brig.  De  Angelis Duilio, Brig. Dell'Aquila Vincenzo, Brig. Di Mugno
 Amabile, Brig. Epifani Giuseppe, Brig. Erroi Antonio, Brig.  Esposito
 Luigi,  Brig.  Forte  Antonio,  Brig.  Fusi  Gianni,  Brig.  Galdieri
 Alfonso, Brig. Galletta   Ettore, Brig.  Gioffredi  Francesco,  Brig.
 Giovannelli  Nazareno,  Brig.  Giovanniello  Massimo,  Brig. Giuliano
 Luigi, Brig. Granata Antonio, Brig. Iurlano  Paolo,  Brig.  Liberotti
 Alberto,  Brig.  Libia  Gaspare,  Brig.  Lisciandro  Salvatore, Brig.
 Lobasso Andrea, Brig. Lombardi Aurelio, Brig. Longo  Giuseppe,  Brig.
 Maltinti  Roberto,  Brig.  Maringola Beniamino, Brig. Marotta Enrico,
 Brig. Marruccelli  Luigi,  Brig.  Martini  Riccardo,  Brig.  Marzullo
 Giovanni,  Brig.  Mattioli Giacomo, Brig. Mazzella Biagio, Brig. Mele
 Luca, Brig. Mencarelli Michele, Brig. Micheli Sandro,  Brig.  Mittica
 Marco,  Brig.  Moretta  Agostino, Brig. Nassa Natalino, Brig. Navarra
 Alfredo, Brig. Neri  Giuseppe,  Brig.  Novelli  Marco,  Brig.  Papini
 Sergio,  Brig. Paradiso Carlo, Brig. Paradiso Enrico, Brig. Pierdicca
 Derdeo, Brig. Pierri  Giovanni,  Brig.  Poli  Donato;  Brig.  Pucello
 Claudio,  Brig.  Recchia  Archimede,  Brig. Roca Massimo, Brig. Rossi
 Leandro, Brig.  Rotundo  Eugenio,  Brig.  Salvatore  Pasquale,  Brig.
 Santarelli   Antonio,  Brig.     Santillo  Giuseppe,  Brig.  Sarritzu
 Fabrizio, Brig. Sbrilli Eugenio,  Brig.  Scandiffio  Giuseppe,  Brig.
 Scarfo' Demetrio, Brig. Schina Maurizio, Brig. Scuto Salvatore, Brig.
 Seghetti Alessandro, Brig. Silvestro Umberto, Brig. Simeone Giovanni,
 Brig.  Sorriso  Luigi, Brig. Spada Vincenzo, Brig. Spezzano Giuseppe,
 Brig. Squillaci Salvatore, Brig.   Tortora  Vincenzo,  Brig.  Toscano
 Massimo,  Brig. Trabalzini Luca, Brig.  Valente Emilio, Brig. Valenti
 Nicolino, Brig. Vallati Claudio, Brig.  Venafro Giovanni, Brig. Verna
 Giovanni, Brig. Visconti Aleandro Nino, Brig. Vitiello Carmine, Brig.
 Vitto Danilo, Brig. Vivarelli Francesco, Brig. Zezza Francesco, Brig.
 Zuddas Pietro, Brig. in quiescenza Balsimelli Gian  Carlo,  Brig.  in
 quiescenza  Buggiani Renzo, Brig. in quiescenza Ciani Mario, Brig. in
 quiescenza Del Sordo Raffaele, Brig. in quiescenza Galietta  Gennaro,
 Brig.   in  quiescenza  Milani  Cesare,  Brig.  in  quiescenza  Testi
 Alessandro, rappresentati e difesi  dagli  avv.ti  Giusto  Puccini  e
 Carlo Poli ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi
 in Firenze, via Pico della Mirandola, 9;
   contro   il  Ministero  delle  Finanze,  in  persona  del  Ministro
 pro-tempore,  costituitosi  in  giudizio,  rappresentato   e   difeso
 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliato
 presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
   Per la declaratoria:
     a)  del  diritto  dei  ricorrenti  Sottufficiali  del Corpo della
 Guardia di Finanza, che  ricoprono  il  grado  di  Maresciallo  Capo,
 attualmente   inquadrati   nel  livello  retributivo  sesto-bis  alla
 estensione in loro favore del trattamento economico  riconosciuto  al
 personale   della   Polizia   di   Stato   avente   la  qualifica  di
 Sovrintendente Capo, con l'attribuzione  del  corrispondente  livello
 retributivo settimo e della relativa indennita' pensionabile, nonche'
 degli altri trattamenti accessori, con decorrenza dal 1 gennaio 1987;
     b)  del  diritto  dei  ricorrenti  Sottufficiali della Guardia di
 Finanza,  che  ricoprono  rispettivamente  i  gradi  di   Maresciallo
 ordinario  e  di Brigadiere, tutti attualmente inquadrati nel livello
 retributivo sesto, alla estensione in  loro  favore  del  trattamento
 economico  riconosciuto al personale della Polizia di Stato avente la
 qualifica   di   Sovrintendente   capo,   con   l'attribuzione    del
 corrispondente   livello   retributivo   settimo   e  della  relativa
 indennita' pensionabile, nonche' degli altri  trattamenti  accessori,
 con  decorrenza dal 1 gennaio 1987 o, comunque, dalla data successiva
 di conseguimento del grado di Vice Brigadiere e del relativo  livello
 retributivo sesto;
     c)  del  diritto  dei  ricorrenti  Sottufficiali  del Corpo della
 Guardia di Finanza, che ricoprono il grado di Maresciallo Maggiore, e
 che nel periodo di tempo intercorrente fra il 1 gennaio  1987  ed  il
 momento  dell'inquadramento  nel  livello  retributivo settimo, hanno
 ricoperto  uno  o  piu'  dei  gradi  summenzionati  ai  punti  a)   e
 b)(Maresciallo   Capo,   Maresciallo   Ordinario,   Brigadiere,  Vice
 Brigadiere), e beneficiato quindi dei  livelli  retributivi  sesto  o
 sesto-bis,  alla  estensione  in  loro  favore  per  tale periodo del
 medesimo  trattamento  economico  riconosciuto  al  personale   della
 Polizia  di  Stato  avente  la  qualifica di Sovrintendente capo, con
 l'attribuzione del corrispondente livello settimo  e  della  relativa
 indennita' pensionabile, nonche' degli altri trattamenti accessori;
     d)  del  diritto  dei  ricorrenti  Sottufficiali  del Corpo della
 Guardia di Finanza, attualmente in quiescenza, i quali, in un periodo
 di tempo successivo al 1 gennaio 1987, hanno ricoperto uno o piu' dei
 gradi summenzionati ai punti a) e b) (Maresciallo  Capo,  Maresciallo
 Ordinario,  Brigadiere  e  Vice Brigadiere), e beneficiato quindi dei
 livelli retributivi sesto o sesto-bis, alla estensione in loro favore
 per tale periodo del medesimo trattamento economico  riconosciuto  al
 personale   della   Polizia   di   Stato   avente   la  qualifica  di
 Sovrintendente capo, con l'attribuzione  del  corrispondente  livello
 settimo  e  della  relativa  indennita'  pensionabile  e  degli altri
 trattamenti  accessori,  nonche'  al  conseguente   adeguamento   del
 trattamento  di  quiescenza  a  decorrere  dal momento dell'inizio di
 quest'ultimo;
   e, per la condanna del  Ministero  delle  finanze  ad  adeguare  la
 retribuzione annua lorda di ciascuno dei ricorrenti sopra indicati ai
 punti  a)  e  b),  mediante  la corresponsione delle somme risultanti
 dalle differenze stipendiali, delle specifiche maggiorazioni di legge
 e delle conseguenziali indennita' correlate  al  livello  retributivo
 riconosciuto,   con   decorrenza   dal  1  gennaio  1987,  nonche'  a
 corrispondere ai medesimi il pagamento degli arretrati dovuti, previa
 loro rivalutazione monetaria  e  con  interessi  legali  a  far  data
 dall'entrata  in  vigore  del  decreto-legge n. 5/1992 convertito con
 modificazioni nella legge n. 216/1992, ovverosia  dal  momento  della
 effettiva  insorgenza  del  diritto  dei  Sovrintendenti  Capo  della
 Polizia di Stato al trattamento economico corrispondente  al  livello
 retributivo  settimo;  a  corrispondere  in  arretrato a ciascuno dei
 ricorrenti  sopra  indicati  al  punto c), in relazione al periodo di
 tempo successivo al 1 gennaio 1987 nel  quale  essi  hanno  ricoperto
 gradi di Sottufficiale corrispondenti a quelli indicati ai punti a) e
 b),   le   somme   risultanti  dalle  differenze  stipendiali,  delle
 maggiorazioni di legge e delle indennita' pensionabili, previa, anche
 in questo caso rivalutazione monetaria e con interessi legali  a  far
 data  dall'entrata  in  vigore  del  citato  decreto-legge  n. 5/1992
 convertito in legge n.  216/1992;  a  corrispondere  in  arretrato  a
 ciascuno  dei  ricorrenti sopra indicati al punto d), in relazione al
 periodo di tempo successivo al 1 gennaio 1987 nel  quale  essi  hanno
 ricoperto  gradi di Sottufficiale corrispondenti a quelli indicati ai
 punti a) e b) le somme risultanti dalle differenze stipendiali, delle
 maggiorazioni di legge e delle indennita' pensionabili, previa, anche
 in questo caso, rivalutazione monetaria e con interessi legali a  far
 data  dall'entrata  in  vigore  del  citato  decreto-legge  n. 5/1992
 convertito  in  legge  n.  216/1992;  a  corrispondere  in  arretrato
 ciascuno  dei  ricorrenti  sopra indicati al punto d) in relazione al
 periodo di tempo successivo al 1 gennaio 1987 nel  quale  essi  hanno
 ricoperto  gradi di Sottufficiale corrispondenti a quelli indicati ai
 punti a) e b) le somme risultanti dalle differenze stipendiali, delle
 maggiorazioni di legge e delle indennita'  pensionabili,  nonche'  ad
 adeguare  in relazione a tali differenze il trattamento pensionistico
 dei medesimi a decorrere dal momento dell'inizio di quest'ultimo, con
 corresponsione  dei  relativi  arretrati,  e  previa  in  ogni   caso
 rivalutazione   monetaria   e   con   interessi  legali  a  far  data
 dall'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 5/1992, convertito
 in legge n. 216/1992;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto   di   costituzione   in   giudizio   dell'Avvocatura
 Distrettuale dello Stato;
   Viste  le  memorie  prodotte  dalle  parti a sostegno delle proprie
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udito, alla pubblica udienza del  12  giugno  1997  il  Consigliere
 dott. Adolfo Metro;
   Uditi, altresi', per la parte ricorrente l'avv. G. Puccini e per la
 parte resistente l'avv. dello Stato L. Andronio;
   Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Il  Maresciallo  Capo  Egisto Varone ed altri 169 Sottufficiali del
 Corpo della  Guardia  di  Finanza  chiedono  la  corresponsione,  con
 rivalutazione  ed interessi legali, delle differenze stipendiali alle
 quali gli stessi ritengono di aver diritto, a decorrere dal 1 gennaio
 1987, in conseguenza della estensione, in loro favore, del  superiore
 trattamento  economico  riconosciuto  dal  decreto-legge  n.  5/1992,
 convertito nella legge n. 216/1992, al  personale  della  Polizia  di
 Stato di pari qualifica.
   Gli  stessi  sostengono  l'incostituzionalita' derivata degli artt.
 1, 2, 3 e 4 della citata legge, in relazione agli artt. 3, 36,  97  e
 136  della Costituzione, nella parte in cui attribuiscono ai gradi di
 maresciallo capo, maresciallo ordinario, brigadiere e  vicebrigadiere
 del   Corpo  della  Guardia  di  Finanza,  un  trattamento  economico
 corrispondente ai livelli retributivi sesto  e  sesto-bis,  deteriore
 rispetto  al livello retributivo settimo, riconosciuto alla qualifica
 di sovrintendente capo della Polizia di Stato.
   Espongono  i ricorrenti che, a seguito dell'entrata in vigore della
 legge 1 aprile 1981, n. 121, fu disposto il riordino delle  forze  di
 polizia,  sulla  base  della  parificazione  di cui all'art. 16 della
 stessa legge; in particolar modo, per creare  una  piena  parita'  di
 trattamento  economico,  l'art.  43,  comma  17, di detta legge aveva
 disposto che la perequazione tra gli  appartenenti  alla  Polizia  di
 Stato  e gli appartenenti alle altre forze di polizia avvenisse sulla
 base della tabella C, allegata alla legge e  poi  sostituita  con  la
 successiva legge 12 agosto 1992 n. 569.
   Con la sentenza n. 277 del 1991, la Corte costituzionale dichiarava
 incostituzionale  il  predetto  art. 43, comma 17, nonche' la tabella
 allegata, nella parte in cui non prevedeva l'inclusione  anche  della
 qualifica degli ispettori di polizia, cosi impedendo la equiparazione
 con il corrispondente grado dell'Arma dei carabinieri.
   A  seguito  di  tale sentenza, il legislatore e' intervenuto con il
 decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5,  convertito,  con  modificazioni,
 dall'art.  1  della legge 6 marzo 1992, n. 216, col quale ha disposto
 anche l'estensione dei nuovi inquadramenti per tutti i  sottufficiali
 dei  Carabinieri  e  della  Guardia  di finanza, con decorrenza dal 1
 gennaio 1992 e  lo  scaglionamento  del  pagamento  delle  competenze
 arretrate.
   Il  medesimo  legislatore,  all'art.  4,  ha,  inoltre, tutelato il
 diritto dei dipendenti non ricorrenti alla percezione degli arretrati
 per il piu' favorevole inquadramento, a  condizione  che  gli  stessi
 fossero in servizio alla data del 1 gennaio 1987.
   Tuttavia,  dopo  aver  previsto, a decorrere dal 1 gennaio 1992, in
 favore dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di
 finanza il trattamento economico previsto per i  livelli  retributivi
 indicati,  per  ciascun  grado, dalle sentenze richiamate all'art. 1,
 comma 1, (e cioe', il livello VI per il vice brigadiere e maresciallo
 ordinario, il livello VI-bis per il maresciallo capo e il livello VII
 per il maresciallo maggiore), ai successivi artt. 3 e  4  dispone,  a
 favore della qualifica di Sovrintendente Capo della Polizia di Stato,
 in  luogo  del precedente trattamento economico, corrispondente al VI
 livello, il  trattamento  corrispondente  al  VII  livello,  facendo,
 cosi',  venir  meno  la  surrichiamata  corrispondenza di livelli. In
 conseguenza  di  tali  disposizioni  si  realizza,  pertanto,  per  i
 sottufficiali del Corpo un trattamento economico deteriore rispetto a
 quello dei corrispondenti gradi delle forze di Polizia con violazione
 di   quella   perequazione,   che  la  stessa  legge  avrebbe  dovuto
 salvaguardare.
   Da  cio'  le  proposte  censure  di  violazione  del  principio  di
 perequazione  retributiva,  ai  sensi dell'art. 3, primo comma, e 36,
 primo comma, e, vertendosi in materia  di  ordinamento  dei  pubblici
 uffici,  dell'art.  97,  primo comma della Costituzione; si sostiene,
 infine, la  violazione  dell'art.  136  della  Costituzione,  essendo
 preclusa  al  legislatore  l'emanazione  di  una  legge  che, nel suo
 contenuto riproduca altre norme gia' dichiarate incostituzionali.
                             D i r i t t o